[1]Articolo VII Ratifica, accettazione o approvazione
[2]La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuna delle parti firmatarie in conformita' delle proprie procedure costituzionali o istituzionali, purche' ciascuna di esse ratifichi, accetti o approvi anche la convenzione sul commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 17 giugno 1971, restando inteso che il Comitato di assistenza alimentare puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni firmatario che non abbia depositato, in tale data, il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
