[1]Articolo VII Ratifica, accettazione o approvazione

[2]La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuna delle parti firmatarie in conformita' delle proprie procedure costituzionali o istituzionali, purche' ciascuna di esse ratifichi, accetti o approvi anche la convenzione sul commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 17 giugno 1971, restando inteso che il Comitato di assistenza alimentare puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni firmatario che non abbia depositato, in tale data, il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artvii · fonte su Normattiva