ARTICOLO III Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita
- 1)Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attivita' connesse con gli investimenti stessi nonche' a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori od a investitori di Paesi terzi.
- 2)Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
