ARTICOLO II Promozione e Protezione degli Investimenti

  • 1)Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione.
  • 2)Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterra' dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;342~accordo-artii · fonte su Normattiva