[1]ARTICOLO IV Risarcimento per Danni o Perdite

[2]Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento offrira', per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;342~accordo-artiv · fonte su Normattiva