[1]ARTICOLO VI Emendamenti
[2]Le procedure enunciate all'Articolo VIII della Convenzione si applicano agli emendamenti al presente Protocollo, rimanendo inteso che:
- a)i riferimenti di questo articolo alla Convenzione ed ai Governi contraenti si intendono rispettivamente come riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti al presente Protocollo;
- b)gli emendamenti agli articoli ed all'Annesso al presente Protocollo sono adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti agli articoli della Convenzione o al capitolo I dell'Annesso della Convenzione;
- c)gli emendamenti all'appendice dell'Annesso al presente Protocollo possono essere adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti all'Annesso della Convenzione, ad eccezione del capitolo I.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
