[1]ARTICOLO VII Denuncia

[2]1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualunque delle Parti in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per detta Parte. 2. La denuncia e' effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure alla scadenza di un eventuale altro periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte rappresenta una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia prende effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformita' con l'articolo IX c) della Convenzione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;343~protocollo-artvii · fonte su Normattiva