[1]Articolo IV.
[2]Qualora giacimenti di risorse naturali si estendano dalle due parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale, con la conseguenza che le risorse dalla parte della piattaforma appartenente ad una delle parti contraenti potrebbero essere sfruttate dalla parte della piattaforma appartenente all'altra parte, le autorita' competenti delle parti contraenti concerteranno al fine di giungere ad un accordo per la determinazione delle condizioni di sfruttamento di dette risorse, dopo aver consultato gli eventuali concessionari. In attesa dell'intervento del predetto accordo, ciascuna parte controllera' affinche' lo sfruttamento venga effettuato nelle condizioni ottimali conformi alle regole dell'arte.
Testo vigente dal 10 luglio 1978
