1. Se un giacimento di risorse naturali e' intersecato dalla linea di delimitazione delle piattaforme continentali e la parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione e' sfruttabile, in tutto o in parte, da installazioni situate dall'altro lato della linea, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei titoli di sfruttamento se ve ne sono, di accordarsi sul metodo di sfruttamento del giacimento, affinche' questo sia il piu' redditizio possibile e in modo che ognuna delle Parti mantenga l'insieme dei suoi diritti sulle risorse naturali della sua piattaforma continentale. In particolare tale procedimento si applichera' se il metodo di sfruttamento della parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione influisce sulle condizioni di sfruttamento dell'altra parte del giacimento. 2. Nel caso in cui siano state sfruttate risorse naturali di un giacimento che si trova da entrambi i lati della linea di delimitazione delle piattaforme continentali, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei titoli di sfruttamento se ve ne sono, di raggiungere un accordo ai fini di un adeguato indennizzo.

Testo vigente dal 10 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;348~art2 · fonte su Normattiva