Art. 9 (Convenzione)
[1]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa restera' in vigore per dieci anni, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in San Marino il duplice originale, il giorno sette dicembre millenovecentottantuno. Per la Repubblica italiana Vittorino ROTONDARO Per la Repubblica di San Marino Giordano Bruno REFFI
[2]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 21 luglio 1984
