Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981
Art. 8 (Convenzione)
Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
