Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono convalidati i Regi decreti 3 luglio 1927, n. 1175, 29 luglio 1927, nn. 1381 e 1382, 12 agosto 1927, nn. 1465, 1619 e 1639, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 febbraio 1928 - Anno VI

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 8 marzo 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-02-26;348~art2 · fonte del testo