Delle deliberazioni e decisioni dell'Assemblea generale deve essere steso un verbale, che e' firmato dal presidente della seduta, dagli scrutatori e dal segretario. Le copie o gli estratti sono firmati dal presidente del Consiglio o da uno dei vice-presidenti.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art17 · fonte del testo