Art. 19 (Allegato)
Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sara' steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso e' sottoscritto dai membri presenti. Il presidente della Commissione esaminatrice trasmettera' alle autorita' nazionali, designate a tale scopo una copia autenticata conforme al verbale.
Testo vigente dal 8 marzo 1960
