Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sara' steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso e' sottoscritto dai membri presenti. Il presidente della Commissione esaminatrice trasmettera' alle autorita' nazionali, designate a tale scopo una copia autenticata conforme al verbale.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~allegato-art19 · fonte su Normattiva