Il Consiglio d'amministrazione non puo' deliberare ne' prendere decisioni valide se non e' stato convocato regolarmente e se la maggioranza degli amministratori non e' presente o rappresentata. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parita' di voti, quello del presidente della seduta e' prevalente. Fanno eccezione le decisioni concernenti il punto 3) dell'articolo 22, per le quali si richiede una maggioranza dei tre quarti.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
