Il Consiglio d'amministrazione non puo' deliberare ne' prendere decisioni valide se non e' stato convocato regolarmente e se la maggioranza degli amministratori non e' presente o rappresentata. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parita' di voti, quello del presidente della seduta e' prevalente. Fanno eccezione le decisioni concernenti il punto 3) dell'articolo 22, per le quali si richiede una maggioranza dei tre quarti.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art24 · fonte del testo