I conti della Societa' sono verificati la un Collegio di tre commissari di verifica che l'Assemblea generale elegge, la prima volta, per un anno e, successivamente, per tre anni. Essi sono rieleggibili. I commissari di verifica hanno in particolare il compito di verificare se il conto dei profitti e delle perdite ed il bilancio corrispondono ai libri contabili; se questi ultimi sono tenuti con esattezza e se lo stato patrimoniale ed i risultati di gestione della Societa' sono conformi alle norme che regolano quest'ultima secondo l'articolo 1. Nell'adempimento del loro compito i commissari di verifica hanno il diritto di consultare i libri contabili e tutti i documenti giustificativi. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite devono essere loro sottoposti almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea generale. Essi presentano all'Assemblea generale, chiamata a deliberare sui conti, una relazione scritta con le loro proposte.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art28 · fonte del testo