Gli azionisti garantiscono alla Societa', ognuno in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale e al massimo per un importo equivalente a questa partecipazione, l'esecuzione dei contratti di finanziamento di materiale conclusi dalla Societa'. Tuttavia, questa garanzia avra' solo carattere sussidiario, qualora l'esecuzione del contratto in oggetto benefici di altre garanzie, segnatamente in virtu' dell'articolo 3 o della Convenzione internazionale citata nell'articolo 1. Sara' fatto ricorso a questa garanzia, solo nella misura in cui gli obblighi non assolti da una amministrazione inadempiente eccederanno l'ammontare della riserva speciale di garanzia prevista nell'articolo 30. I versamenti effettuati dagli azionisti quali garanti saranno rimborsati al pro-rata, fino a concorrenza delle somme che la Societa' avra' potuto ricuperare ulteriormente a titolo di credito relativo al contratto divenuto caduco o dal materiale contemplato nel contratto.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art27 · fonte del testo