Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 18 — Verifica dei conti
- a)Il Consiglio nomina dei verificatori di conti che sono incaricati di verificare i suoi libri contabili.
- b)Il Consiglio pubblica, al piu' presto possibile dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
