La Societa' ha per oggetto di fornire, alle migliori condizioni possibili, alle amministrazioni ferroviarie sue azioniste, il materiale di tipo unificato o per prestazioni unificate, necessario al loro esercizio. Essa puo' effettuare tali forniture anche ad altre amministrazioni o imprese ferroviarie, solo se uno o piu', azionisti si portano garanti degli impegni assunti dalle stesse. A tale scopo, essa fara' costruire questo materiale, sia per conto proprio, sia per conto delle amministrazioni ed organismi ferroviari interessati; nel primo caso, essa dara' a nolo o vendera' questo materiale ai detti interessati. La Societa' si procurera' i concorsi finanziari necessari, indipendentemente dai propri capitali, a mezzo di prestiti ed effettuera' tutte le operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione del suo oggetto.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
