Dall'utile ottenuto, dopo dedotti gli ammortamenti, sara' anzitutto attribuito il 5 per cento al tondo di riserva ordinario, fino a che quest'ultimo raggiunga un quinto del capitale sociale gia' versato. Non si puo' fare ricorso al fondo di riserva ordinario se non per la copertura di disavanzi. Dal residuo, sara' prelevato un dividendo non superiore al 4 per cento a favore delle azioni A, mentre le azioni B non ricevono dividendo. La rimanenza finale e' destinata a costituire una riserva speciale di garanzia, salvo decisione contraria dell'Assemblea generale.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art30 · fonte del testo