Raggiunto il termine fissato all'articolo 4 per la sua cessazione o in caso di scioglimento anticipato, la Societa' entra in liquidazione. Da quel momento in poi essa e' considerata come esistente solo ai fini della sua liquidazione. Questa liquidazione e' effettuata da liquidatori designati dall'Assemblea generale. Essi hanno i piu' ampi poteri per realizzare l'attivo della Societa'. Tuttavia, la liquidazione non puo' avvenire se non sono adempiuti tutti gli obblighi della Societa' segnatamente verso gli obbligazionisti, i noleggiatori e, se del caso, i costruttori di materiali. Dopo l'estinzione del passivo e il rimborso delle azioni, il residuo disponibile viene ripartito fra gli azionisti in proporzione all'importo nominale delle azioni in loro possesso.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
