Le comunicazioni agli azionisti sono fatte per lettera raccomandata. Le pubblicazioni ufficiali vengono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Per tutte le altre pubblicazioni il Consiglio d'amministrazione decide in quale maniera devono essere fatte e designa, all'occorrenza, i giornali sui quali dovranno apparire.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art32 · fonte del testo