[1]ARTICOLO XIII. Misure internazionali

[2]1. Quando la Segreteria, in base ad informazione ricevuta, si trovera' a considerare che una qualunque specie iscritta nelle Appendici I e II e' minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente Convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la Segreteria comunichera' questa informazione all'Autorita' amministrativa autorizzata dalla Parte o delle Parti interessate. 2. Quando una Parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, essa informera', il piu' rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la Segreteria di tutti i fatti a cio' connessi, e se del caso proporra' misure correttive. Quando la Parte stimera' che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potra' essere eseguita da una o piu' persone espressamente autorizzate dalla rispettiva Parte. 3. Le informazioni fornite dalla Parte o precedenti da un'inchiesta fatta in conformita' con quanto previsto al paragrafo 2 del presente Articolo, sara' esaminata dalla seguente Conferenza delle Parti, la quale potra' formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxiii · fonte su Normattiva