, lingue, notificazioni

  • 1)a) Il presente accordo e' firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso e' depositato presso il Governo della Svizzera.
  • b)Il presente accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.
  • 2)Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare.
  • 3)Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente accordo ai Governi che l'hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda.
  • 4)Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  • 5)Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare la data d'entrata in vigore dell'accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le accettazioni di modificazioni del presente accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonche' le notificazioni di denuncia.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art14 · fonte su Normattiva