, lingue, notificazioni
- 1)a) Il presente accordo e' firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso e' depositato presso il Governo della Svizzera.
- b)Il presente accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.
- 2)Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare.
- 3)Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente accordo ai Governi che l'hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda.
- 4)Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 5)Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare la data d'entrata in vigore dell'accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le accettazioni di modificazioni del presente accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonche' le notificazioni di denuncia.
Testo vigente dal 19 agosto 1974
