[1]transitoria

[2]Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

[4]FATTO a Locarno, l'8 ottobre 1968: (Seguono le firme).

[5]---------------

[6](1) La presente traduzione italiana e' stata allestita congiuntamente dalle amministrazioni d'Italia e di Svizzera d'intesa con l'OMPI.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art15 · fonte su Normattiva