Ufficio internazionale

  • 1)a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono assicurati dall'Ufficio internazionale.
  • b)In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura il Segretariato dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti ed ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare.
  • c)Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
  • 2)Il Direttore generale ed ogni membro del personale da lui designato prendono parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti o di ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e' d'ufficio segretario di tali organi.
  • 3)a) L'Ufficio internazionale, secondo le direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo diverse da quelle degli articoli 5, 6, 7 e 8.
  • b)L'Ufficio internazionale puo' consultare delle organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
  • c)Il Direttore generale e le persone da lui designate prendono parte, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tali conferenze.
  • 4)L'Ufficio internazionale esegue tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art6 · fonte su Normattiva