1. Le Parti contraenti cercheranno di risolvere per via diplomatica, nel minor tempo possibile, qualsiasi controversia possa sorgere in merito all'interpretazione ed alla: applicazione del presente Accordo. 2. Nel caso in cui la controversia non sia stata risolta entro il quarto mese dalla data in cui una delle Parti contraenti ha fatto conoscere la propria intenzione di aprire la procedura prevista al paragrafo precedente, la controversia sara' sottoposta alla Corte internazionale di giustizia ad istanza di una delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 10 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;348~art3 · fonte su Normattiva