1. Fatte salve le condizioni e in conformita' con le procedure stabilite dal CdS, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono soggetti a un'imposta, a beneficio dell'OCCAR su stipendi ed emolumenti da essa versati. Tali stipendi ed emolumenti del Direttore e dei membri del personale dell'OCCAR sono esenti da imposte nazionali sul reddito: ma gli Stati Membri mantengono il diritto di considerare tali stipendi ed emolumenti al fine di valutare l'imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e alle pensioni versate all'OCCAR ai suoi Direttori e ai membri del personale alla cessazione delle loro funzioni.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art17 · fonte su Normattiva