1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, contratti e sub contratti sono generalmente aggiudicati tramite gara. 2. La gara si svolgera' in conformita' con gli obiettivi e i principi stabiliti nel Capitolo II della presente Convenzione. 3. Previo accordo unanime dei partecipanti a un programma, la gara puo' essere estesa ai Paesi che non fanno parte del Gruppo dell'Europa Occidentale per l'Armamento (WEAG), sempre che questi Paesi rispettino il principio di reciprocita'. 4. Per rispettare i requisiti in materia di difesa e di sicurezza, o per migliorare la competitivita' della base tecnologica e industriale nel settore della difesa, la gara e l'aggiudicazione dei contratti, ed in particolare i contratti per le attivita' di ricerca attinente agli armamenti ed alla tecnologia, possono essere limitati ad imprese, istituti, agenzie o istituzioni inerenti, soggette alla giurisdizione di uno Stato Membro che partecipa al programma in questione. 5. L'OCCAR si adoperera' per adottare le procedure piu' idonee in materia di acquisizione e operera' con gli Stati Membri al fine di effettuare una valutazione comparativa delle procedure in materia di acquisizione secondo gli standard piu' elevati. 6. Il CdS controlla l'applicazione dei regolamenti in materia di gare, e decide se il principio di reciprocita' viene apportunameme rispettato dagli stati che non sono membri della WEAG.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art24 · fonte su Normattiva