1. I poteri definiti negli Articoli 39 e 40 sono esercitati dal CdS, il quale puo' delegarli al Direttore. Nel caso in cui il CdS non abbia delegato specifica autorita' al Direttore, cio' non impedisce al CdS di autorizzare il Direttore o un membro del personale debitamente designato dal Cds, a firmare un contratto, o ad approvare o firmare un accordo internazionale. 2. I comitati per i programmi sono negoziati e stipulati dall'OCCAR secondo dettagliate procedure e regolamenti contrattuali di cui agli Articoli 23 e 24 della presente Convenzione. La normativa applicabile al contratto e' determinata dalle parti.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art41 · fonte su Normattiva