(a) Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati Membri e sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio, che notifichera' tutti gli Stati firmatari del deposito di tale strumento; (b) Non appena due o piu' Stati firmatari, ivi compreso lo Stato membro nel cui territorio l'Organizzazione ha la sua sede abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, il presente accordo entrera' in vigore nei confronti di tali Stati. Esso entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario alla data di deposito del suo strumento.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
