[1]Accordo culturale tra l'Italia e il Peru' (Lima, 8 aprile 1961)

[2]ACCORDO CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL PERU'

[3]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente del Peru', tenendo conto dei vincoli di amicizia che legano i loro popoli e della comunita' di tradizioni latine e cristiane sulle quali si basa la vita culturale di essi, animati dal desiderio di rendere ancora piu' intense e feconde le relazioni gia' esistenti fra i due Paesi nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica, hanno deciso di concludere un Accordo Culturale e, a tale scopo, hanno nominato come loro Plenipotenziari:

[4]Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. l'On. Mario MARTINELLI, Ministro del Commercio con l'Estero;

[5]Il Presidente del Peru': S. E. il dott. Luis ALVARADO G., Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1

[7]Ciascuna delle Alte Parti Contraenti s'impegna a favorire la creazione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi, e la cui attivita' sia diretta all'attuazione dei fini generali del presente Accordo. In particolare, il Governo del Peru' dara' ogni possibile agevolazione per lo svolgimento delle attivita' dell'Istituto di Cultura italiano esistente a Lima, e il Governo italiano agevolera' la creazione e le attivita' di una analoga istituzione del Peru) a Roma. Il termine "istituzioni culturali" di cui al presente articolo comprende le scuole, le biblioteche, gli istituti, centri di cultura e, in genere, ogni altro ente che sia riconosciuto idoneo al perseguimento dei fini ai quali s'ispira il presente Accordo.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35~art1 · fonte su Normattiva