I suoli, gli edifici o parti di edifici di proprieta' delle istituzioni culturali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, menzionate all'articolo 1 oppure di proprieta' dello Stato cui le istituzioni appartengono, sono esenti nel territorio dell'altra Alta Parte Contraente dalle imposte dirette erariali e locali che colpiscano gli immobili stessi ed i loro redditi, a condizione che essi siano adibiti agli scopi istituzionali di cui all'articolo 1 e, pertanto, senza fini di lucro. Il trasferimento dei diritti di proprieta' sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle istituzioni culturali e' esente dalle imposte e tasse relative. Le Alte Parti Contraenti si assicurano reciprocamente le esenzioni dai diritti doganali per l'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio o scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1. Analogo trattamento sara' riservato all'importazione destinata alle istituzioni culturali predette, di libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche, musica stampata, dischi e nastri magnetici, a condizione che l'importazione stessa non rivesta carattere di operazione commerciale, e che i libri, le riviste, i giornali, le pubblicazioni periodiche e la musica stampata non abbiano caratteristiche di lusso. I film didattici, di informazione e di documentazione saranno ammessi all'importazione temporanea in esenzione dai diritti doganali con l'obbligo della riesportazione.
Testo vigente dal 8 febbraio 1963
