Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari di ogni ordine e grado previsti dai propri ordinamenti scolastici anche ai fini del proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e dell'ammissione alle Universita' ed agli altri Istituti di istruzione superiore. Le Alte Parti Contraenti esamineranno inoltre la possibilita' di regolare, in base a speciali tabelle di equipollenza, il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti a seguito di regolari corsi di studio nonche' dei periodi parziali di studio compiuti nell'altro Paese e dei relativi esami per il proseguimento degli studi universitari.
Testo vigente dal 8 febbraio 1963
