Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorira' presso le Universita', gli Istituti superiori e gli Istituti di istruzione secondaria con sede nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia dell'altro Paese. In particolare, il Governo italiano favorira' lo studio della letteratura e dell'arte peruviana, specialmente della civilta' precolombiana, nell'ambito dell'insegnamento universitario ed il Governo del Peru' si impegna a introdurre lo studio della lingua italiana negli Istituti ufficiali di Istruzione secondaria e a riconoscere la sua validita' nei programmi di esame in posizione di parita' con la lingua straniera piu' favorita, fra quelle per cui e' previsto lo stesso tipo d'insegnamento, come pure a mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Universita' e negli Istituti superiori.

Testo vigente dal 8 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35~art3 · fonte su Normattiva