1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare, sul piano nazionale, tutte le misure necessarie al fine: (a) di riconoscere, allo scopo dell'immediato proseguimento degli studi e dell'ammissione ai livelli successivi di formazione negli istituti di insegnamento superiore situati sui loro rispettivi territori e alle condizioni applicabili ai nazionali, i titoli accademici ottenuti in un istituto d'insegnamento superiore situato nel territorio di un altro Stato Contraente e da esso riconosciuto, attestante che un ciclo completo di studi nell'insegnamento superiore e' stato compiuto secondo quanto richiesto dalle autorita' competenti; (b) di definire, per quanto possibile, le modalita' in base alle quali potrebbero essere riconosciuti, ai fini del proseguimento degli studi, i periodi di studio trascorsi negli istituti di insegnamento superiore situati negli altri Stati Contraenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 2 del precedente articolo 3 sono applicabili ai casi previsti dal presente articolo.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art4 · fonte su Normattiva