Le parti contraenti si accordano il piu' alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse generalmente applicano nei confronti dei Paesi terzi e si impegnano ad esaminare insieme i mezzi per accordarsi reciprocamente le piu' ampie agevolazioni compatibili con le politiche e con gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.

Testo vigente dal 22 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35~consiglio-art3 · fonte su Normattiva