Le parti contraenti si accordano il piu' alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse generalmente applicano nei confronti dei Paesi terzi e si impegnano ad esaminare insieme i mezzi per accordarsi reciprocamente le piu' ampie agevolazioni compatibili con le politiche e con gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.
Testo vigente dal 22 febbraio 1986
