Le parti contraenti riconoscono che la cooperazione tra gli operatori e le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di rapporti economici con i Paesi terzi, specialmente con quelli in via di sviluppo, deve attuarsi con reciproco profitto. Di conseguenza, esse si impegnano a promuovere siffatta cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo proseguimento.
Testo vigente dal 22 febbraio 1986
