Le parti contraenti riconoscono che la cooperazione tra gli operatori e le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di rapporti economici con i Paesi terzi, specialmente con quelli in via di sviluppo, deve attuarsi con reciproco profitto. Di conseguenza, esse si impegnano a promuovere siffatta cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo proseguimento.

Testo vigente dal 22 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35~consiglio-art8 · fonte su Normattiva