[1]Cooperazione commerciale

[2]1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere con azioni appropriate uno sviluppo armonioso, una diversificazione ed un miglioramento qualitativo degli scambi commerciali con l'obiettivo di ampliarli al massimo tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo delle due parti. 2. Le parti contraenti concordano di studiare i metodi e i mezzi atti a agevolare gli scambi commerciali, nonche' a superare gli ostacoli, in particolare quelli non tariffari e paratariffari, tenendo conto, fra l'altro, dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali. 3. In conformita' delle rispettive legislazioni, le parti contraenti si impegnano nella condotta della propria politica rispettiva a:

  • a)cercare i mezzi di cooperazione bilaterale e multilaterale che permettano di risolvere i problemi commerciali di interesse comune, ivi compresi quelli riguardanti i prodotti di base, i semilavorati ed i manufatti;
  • b)accordarsi reciprocamente le piu' ampie facilitazioni per le transazioni commerciali;
  • c)tenere pienamente conto dei rispettivi interessi ed esigenze in termini di accesso ai mercati dei prodotti di base, dei semilavorati e dei manufatti anche per quanto riguarda la stabilizzazione dei mercati internazionali per le materie prime, conformemente agli obiettivi concordati nei competenti consessi multilaterali;
  • d)studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte ad incoraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni;
  • e)ravvicinare gli operatori economici delle due regioni al fine di diversificare ed intensificare le correnti di scambio. 4. Nell'ambito di questa cooperazione commerciale, la Comunita' si sforzera' di accordare un'attenzione particolare, nell'ambito delle sue regolamentazioni, alle disposizioni del presente accordo, nonche' ai suoi impegni internazionali, ai flussi commerciali provenienti dai Paesi che l'accordo di Cartagena considera tra i suoi membri con un minore grado di sviluppo al fine di favorire un giusto equilibrio dei vantaggi derivanti dagli scambi fra questi Paesi e la Comunita'.

Testo vigente dal 24 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-04;686~accordo-art3 · fonte su Normattiva