quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
