1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
