1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art41 · fonte su Normattiva