di applicazione 1. La cooperazione interessera' in via prioritaria i settori di attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli scambi tra la Tunisia e la Comunita'. 2. La cooperazione, inoltre, privilegera' i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Tunisia e della Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione promuovera' l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine. 4. Della cooperazione costituira' parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art43 · fonte su Normattiva