1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo. 2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione della Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art42 · fonte su Normattiva