del denaro 1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).
Testo vigente dal 4 marzo 1997
