1. Ogni Stato membro concede al lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art64 · fonte su Normattiva