due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art63 · fonte su Normattiva