disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
