disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art68 · fonte su Normattiva