1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

  • a)la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione;
  • b)il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione;
  • c)la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina;
  • d)lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
  • e)il miglioramento del sistema di protezione sociale;
  • f)il miglioramento del sistema di copertura sanitaria;
  • g)il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica;
  • h)l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art71 · fonte su Normattiva