1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina. In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Tunisia.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
