1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art81 · fonte su Normattiva